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Dal 2 gennaio 2024 è stato introdotto in Italia il diritto all'oblio oncologico* che garantisce alle persone guarite da una patologia oncologica di non dover fornire informazioni, né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi previsti dalla legge, tra i quali anche la stipulazione o il rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi.
Alla luce di ciò, in fase di stipulazione di una nuova polizza o del rinnovo di una polizza assicurativa, l'assicurando non è più tenuto a dichiarare informazioni relative a patologie oncologiche dalle quali sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni dalla data della sottoscrizione. Tale periodo è ridotto a cinque anni nel caso la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Inoltre, per determinate patologie oncologiche saranno stabiliti – con Decreto del Ministro della Salute – termini inferiori rispetto ai dieci o cinque anni.
A partire dal 24 aprile 2024, per determinate patologie oncologiche si applicano termini temporali ridotti, come previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024 (GU n.96 del 24/04/2024), di cui alla tabella** in calce.
Qualora le informazioni siano state fornite precedentemente o erroneamente, le stesse non potranno e non dovranno essere utilizzate dalla Compagnia per la determinazione delle condizioni di assicurazione di una nuova polizza, di una nuova adesione ad una polizza collettiva o di un rinnovo.  
La Legge prevede l’emanazione di ulteriori decreti attuativi e provvedimenti che saranno pubblicati nel corso dell’anno, con lo scopo di completare e specificare l’applicazione del contenuto normativo.
* A seguito dell’entrata in vigore della Legge del 7 dicembre 2023 n.193 riguardante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”
** Tabella delle patologie per le quali è previsto un termine ridotto per maturarsi dell'oblio oncologico rispetto al limite dei dieci anni (o cinque se diagnosi precedente al compimento del 21° anno di età) dalla fine del trattamento o dall'ultimo intervento chirurgico.
| Tabella delle patologie per le quali è previsto un termine ridotto per maturarsi dell'oblio oncologico rispetto al limite dei dieci anni (o cinque se diagnosi precedente al compimento del 21° anno di età) dalla fine del trattamento o dall'ultimo intervento chirurgico. | ||
| Tipo Tumore | Specificazioni | Anni dalla fine del trattamento | 
| Colon-retto | Stadio I, qualsiasi età | 1 | 
| Colon-retto | Stadio II-III, >21 anni | 7 | 
| Melanoma | >21 anni | 6 | 
| Mammella | Stadio I-II, qualsiasi età | 1 | 
| Utero, collo | >21 anni | 6 | 
| Utero, corpo | Qualsiasi età | 5 | 
| Testicolo | Qualsiasi età | 1 | 
| Tiroide | Donne con diagnosi <55 anni Uomini con diagnosi <45 anni Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi | 1 | 
| Linfomi di Hodgkin | <45 anni | 5 | 
| Leucemie | Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età | 5 | 
| La presente tabella corrisponde all’Allegato 1 del Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024 e può essere aggiornata, ove occorra, entro il 31 dicembre di ogni anno. | ||